Cons. Stato, Sez. V, Sent. 04/07/2023, n. 6527
Con questa pronuncia il Consiglio di Stato ha ribadito che “laddove la lex specialis di gara, nel declinare le modalità di esecuzione dell’appalto, riferendosi a una determinata prestazione, non qualifichi espressamente il predetto elemento dell’offerta come requisito di ammissione alla procedura di gara, l’eventuale mancanza o discordanza non può determinare l’esclusione del concorrente a pena di violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione”
Consiglio di Stato sez. VI 13 giugno 2023 n. 05763.
Il Consiglio di Stato, con la predetta pronuncia, ha ribadito che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, e che non deve essere sorretta da una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite, essendo in re ipsa l’interesse alla sua adozione trattandosi di provvedimento avente natura interamente vincolata
Consiglio di Stato Sez. IV, 2 maggio 2023, n. 4411/2023.
Con la predetta sentenza, il Consiglio di Stato ha chiarito l’interpretazione corretta da darsi all’art. 7 della Legge Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 23/04/2015, n. 8, nel senso che, “alla luce del potere-dovere dell’amministrazione di accertare l’incidenza di ciascun intervento richiesto sull’assetto urbanistico ed edilizio nel suo complesso e non solo nella sua singolarità, valutando che esso non risulti contrario all’interesse pubblico ad un ordinato sviluppo del territorio comunale … ogni mutamento della destinazione d’uso (anche quello che apparentemente sia contenuto nella stessa categoria, come da ufficio ad abitazione) che implichi, però, variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale (della medesima Regione Sardegna, n.d.a.) n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale” deve soddisfare le condizioni previste dalla norma stessa, che prevede che il cambio di destinazione possa essere consentito “solo ove l’ interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso”
Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 03/04/2023, n. 3408.
Con questa sentenza, il Consiglio di Stato ha ribadito che la giurisdizione sulle sanzioni edilizie ed urbanistiche spetta al giudice amministrativo, trattandosi di rapporti giuridici di diritto comune sì, ma legati da “un nesso di pregiudizialità dipendenza al rapporto amministrativo avente ad oggetto l’uso del territorio, in quanto l’ irrogazione della sanzione pecuniaria, nel caso di specie, presuppone l’esercizio del potere amministrativo”.
Ciò significa che “l’esercizio della potestà relativa all’uso del territorio si rivela pregiudiziale rispetto all’irrogazione della sanzione, mentre l’ inerenza della controversia ai soli profili dell’an o del quantum della sanzione pecuniaria non esclude la pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo, da cui origina il rapporto di diritto comune”. Di conseguenza, è stata confermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. f ) cod. proc. amm., in una controversia, quale quella decisa dalla predetta sentenza, riguardante una sanzione pecuniaria irrogata in conseguenza dell’esercizio di un potere amministrativo avente ad oggetto la violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, per cambio di destinazione d’uso, da rurale a civile abitazione, in assenza di titolo edilizio.
Consiglio di Stato sez. VI n. 1787/2023 pubblicata il 21/02/2023
Con la suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito che, in materia di procedimenti per il rilascio di concessioni in sanatoria relative ad abusi edilizi, grava sul richiedente la sanatoria l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto da sanare (in merito, viene anche richiamato Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8846).
Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 24/01/2023, n. 759
Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito che la giurisprudenza ritiene che i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad es. parcheggi, impianti sportivi, mercati e strutture commerciali, edifici sanitari, zone artigianali, industriali o residenziali), sfuggono allo schema ablatorio, con le connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita. Pertanto, tali vincoli non possono essere considerati “sostanzialmente espropriativi” (secondo la definizione di cui all’art. 39, comma 1, del precitato D.P.R. n. 327 del 2001), trattandosi di vincoli derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime di economia di mercato. Pertanto, questa categoria di vincoli, non avendo un contenuto sostanzialmente espropriativo, ma derivando dal riconoscimento delle caratteristiche intrinseche del bene, nell’ambito delle scelte di pianificazione generale, risulta determinata nell’esercizio della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, per cui ha validità a tempo indeterminato.
Cons. Stato, Sez. V, Sent. 19/12/2022, n. 11066 nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, i presupposti della responsabilità precontrattuale dell’amministrazione pubblica consistono nell’affidamento ingenerato dal comportamento della stazione appaltante sull’esito positivo della procedura e nell’assenza di una giusta causa per l’inattesa interruzione delle trattative. (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 26/04/2021, n. 3303). In particolare, la suddetta sentenza richiama il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria, secondo cui “nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa” (cfr. Ad. Plen., Sent., 29/11/2021, n. 21)
Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2022, n. 9047.
Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito che, in una gara pubblica, la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche. In particolare, la commissione di gara non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono essere contenute in buste separate rispetto a quelle contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed essere debitamente sigillate.
Consiglio di Stato Sezione Quarta 30/09/2022 n. 08418/2022. Con tale pronuncia il Consiglio di Stato ha dichiarato tardivo il deposito di una memoria di replica, in quanto avvenuto oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12 dell’ultimo giorno di scadenza permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.
(cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, n. 5767 del 2021 e n. 1841 del 2021, richiamate nella suddetta sentenza).
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25 luglio 2022, n. 6544.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi e, dunque, i motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo. Affinché il ricorso cumulativo sia ammissibile, non è sufficiente una connessione soggettiva tra le parti, ma è necessaria la sussistenza di elementi oggettivi quali la comunanza dei presupposti di fatto o di diritto o la riconducibilità delle pretese azionate nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale.
Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 16/05/2022, n. 3841.
Il Consiglio di Stato ribadisce che in materia di condono edilizio, l’onere della prova circa l’effettiva ultimazione delle opere entro la data utile grava integralmente sulla parte privata, senza possibilità alcuna di inversione, dovendosi negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi. CIò in quanto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è applicabile nell’ambito del processo amministrativo, in quanto la stessa, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può, al più, costituire soltanto un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l’attività istruttoria dell’Amministrazione.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22 aprile 2022, n. 3101.
Con questa sentenza, il Consiglio di Stato evidenzia come, nel caso di rilascio di condono edilizio, in base ai principi generali, le conseguenze del decorso del termine decadenziale per impugnare da parte del terzo non possano che agganciarsi a una condizione di conoscenza, da parte del ricorrente, del provvedimento lesivo. E questa conoscenza non si può desumere dalla mera consapevolezza dell’esistenza dell’immobile cui il provvedimento in questione si riferisce.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 7 marzo 2022, n. 1609
Con la suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato ha rilevato come, in materia urbanistica, non sia necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione, nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell’intervento, non derivi un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale. Ciò in quanto la distinzione tra ius aedificandi e ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto.
Cons. Stato, Sez. V, Sent., 10/01/2022, n. 171
Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha stabilito che spetta al Giudice Amministrativo pronunciarsi sul diniego di autorizzazione al subappalto, in quanto, in tal caso, gli interessi di carattere generale, pur connessi alla corretta esecuzione del contratto, connotano il momento pubblicistico, il quale si rappresenta nella scelta del subappaltatore nei termini di verifica del rispetto dei criteri fissati dalla procedura di gara, che ricadono nella competenza del giudice amministrativo.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24 novembre 2021, n. 7887
Con questa sentenza, il Consiglio di Stato si occupa dell’applicazione ed interpretazione dell’art. 80 (Motivi di esclusione), comma 5, lett. c) e lett. f-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
In particolare, si evidenzia come sia onere degli operatori economici quello di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione, così da consentire loro un’adeguata e ponderata valutazione sulla affidabilità ed integrità, a prescindere dalla fondatezza, gravità e pertinenza di detti episodi (principio definitivamente sancito dall’Adunanza plenaria 28 agosto 2020, n. 16).
Tuttavia, tale onere deve riguardare le vicende effettivamente rilevanti, tra le quali non può annoverarsi la comunicazione di avvio di un procedimento di risoluzione di un contratto d’appalto, tale da non contenere ancora alcun giudizio definitivo sull’imputabilità dei fatti al concorrente.
Ciò in quanto, secondo i Giudici di Palazzo Spada, <>.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30 ottobre 2021, n. 7053.
Con questa pronuncia il Consiglio di Stato, in primo luogo, ribadisce che l’onere di immediata impugnazione di un bando di gara d’appalto riguarda solo i casi in cui le disposizioni contestate impediscano la presentazione di un’offerta o siano talmente oscure e irragionevoli da non consentire la partecipazione. In tutti gli altri casi, l’onere diproporre l’immediata impugnazione non sussiste e la parte può attendere la conclusione dellaprocedura di gara e impugnare l’eventuale atto lesivo finale (ovvero, l’atto di esclusione che siaintervenuto prima della conclusione della gara).In secondo luogo, nel merito, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di inserire -accanto o sullo stesso piano degli interessi pubblici specifici connessi alla necessità di acquisire ibeni e servizi oggetto dell’appalto – ulteriori interessi sociali, in particolare il conseguimento di unpiù elevato livello di tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, in modo tale da considerarli ai fini del punteggio da attribuire alle offerte.In particolare, il Consiglio di Stato ha considerato corretto assegnare un punteggio all’impegno del concorrente ad applicare un determinato CCNL e ad assumere concontratti a tempo indeterminato i lavoratori da impiegare nell’esecuzione dell’appalto, ritenendo che i criteri di valutazione presentassero chiari collegamenti con l’oggetto dell’appalto e che fossero rispettosi del principio diproporzionalità, in relazione al punteggio attribuito (pari nel massimo complessivamentea 12 punti, sui 70 complessivi riservati alla valutazione dell’offerta tecnica).
Consiglio di Stato Sezione Sesta13/09/2021N. 06268/2021
Con questa interessante sentenza, il Consiglio di Stato chiarisce che l’illegittimità accertata della procedura di affidamento, ascrivibile all’ipotesi di cui all’art. 121, comma 1, lettera b), c.p.a., di affidamento diretto “con procedura negoziata senza bando… fuori dai casi consentiti”, non comporta automaticamente la nullità del contratto per mancanza di elementi essenziali. Il Codice del processo amministrativo, in attuazione della direttiva 2007/66/CE, tiene infatti distinte le vicende della validità dell’affidamento da quelle della validità ed efficacia del contratto, fino a consentire che, anche nelle ipotesi tassative di gravi violazioni di cui al citato art. 121 comma 1, il contratto possa rimanere in vita, in considerazione di alcuni fattori, rimessi alla valutazione discrezionale del giudice. In particolare, il Consiglio di Stato, in base a quanto disposto dal secondo comma del predetto art. 121, secondo il quale “Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cuial comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connessead un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti”, ha evidenziato come, nel caso analizzato dalla sentenza in questione, la continuità di un servizio essenziale, come quellolegato ai servizi di mobilità, costituisse senza dubbio un’esigenza imperativa diinteresse generale, tale da imporre il mantenimento degli effetti del contratto.
Cons. Stato, (Ad. Plen.), Sent. 27/05/2021, n. 10.
Con questa pronuncia, l’Adunanza Plenaria ha statuito il divieto di qualsiasi modificazione esterna alla composizione di RTI e dii consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, in quanto l’aggiunta di soggetti esterni all’originaria composizione del raggruppamento costituisce un vulnus non solo al fondamentale interesse pubblico alla trasparenza e, dunque, al buon andamento della PA, ma anche al principio di parità di trattamento tra le imprese interessate all’aggiudicazione e, dunque, al valore primario della concorrenza
Il T.A.R. Lazio Roma, con sentenza del 21 aprile 2021 n. 4674, ha ribadito che il lasso di tempo intercorso fra il momento della realizzazione dell’abuso edilizio e l’adozione del provvedimento amministrativo che lo sanziona, non è idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento in capo al privato interessato, né impone all’amministrazione uno specifico onere di motivazione. Il decorso del tempo, invero, non vale a rafforzare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, ma, al contrario, il carattere abusivo dell’intervento. Non solo, ma, l’abuso edilizio, una volta accertato, impone alla p.a. l’adozione di un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi, poiché gli ordini di demolizione di costruzioni abusive hanno carattere reale.
Cons. Stato, Sez. II, 17/02/2021, n. 1452.
Con questa sentenza il Consiglio di Stato ribadisce che, in caso di abusi edilizi, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, debba essere valutata dall’amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione. Ed è il privato interessato a dover dimostrare, in modo rigoroso e, per l’appunto, nella fase esecutiva, la obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.
Cons. Stato Sez. V, Sent. 20-01-2021, n. 593.
Con questa sentenza, il Consiglio di Stato chiarisce come debba essere interpretato l’art. 97 comma 5 del Codice dei contratti pubblici e la tempistica del procedimento regolamentato dalla predetta norma. In particolare, il suddetto Giudice d’appello rileva come non sussista alcun obbligo a carico della stazione appaltante di richiedere chiarimenti ulteriori rispetto alle giustificazioni acquisite in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta. In buona sostanza, è legittimo che il responsabile del procedimento incaricato di tale verifica, una volta acquisite le informazioni e gli elementi sufficienti, possa decidere circa l’affidabilità o meno dell’offerta.
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2 dicembre 2020, n. 7637. Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato rileva, con riferimento alle disposizioni dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, nel caso di opere abusive, come la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria prevista dalla predetta norma, debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione. con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione.
Cons. Stato Sez. IV, Sent. 11-09-2020, n. 5430
Con questa sentenza, il Consiglio di Stato torna ad occuparsi della teorica possibilità, per un ente pubblico, di acquisire un bene tramite usucapione, chiarendo, in ogni caso, che, per tutte le occupazioni antecedenti alla entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il tempo durante il quale la p.a. avesse esercitato un potere materiale sul bene occupato (magari trasformandolo), prima dell’avvento del predetto D.P.R., non varrebbe ai fini del computo del termine per la maturazione dell’eventuale usucapione dell’area occupata
Cons. Stato Sez. V, Sent. 04-06-2020, n. 3506.
Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha chiarito la portata dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, specificando che, in caso di avvalimento, se manca del tutto la dichiarazione d’obbligo nei confronti della stazione appaltante, vista la sua essenzialità ed insostituibilità con l’attestazione del possesso dei requisiti e con l’assunzione delle obbligazioni contenute nel contratto di avvalimento, non è possibile sanare l’omissione col soccorso istruttorio. In buona sostanza, il sopra citato art. 89 richiede la produzione di tutta la documentazione richiesta da tale norma perché si configuri la fattispecie complessa dell’avvalimento.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31 marzo 2020, n. 2183.
Con questa sentenza il Consiglio di Stato chiarisce che la possibilità di costituire, in una gara d’appalto, raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo “laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il concorrente provvedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo tra quelle principali e quelle secondarie”.
Per contro, precisa la predetta sentenza, “la mera indicazione delle parti della prestazione che ogni operatore si incarica di eseguire all’interno della compagine imprenditoriale associativa non implica, come tale, la prefigurazione di un raggruppamento verticale (ostandovi la pregiudiziale distinzione programmatica tra prestazioni principali ed accessorie), ma evoca esclusivamente la ripartizione interna, tra i concorrenti raggruppati, della esecuzione della prestazione unitariamente considerata”
Tar Lazio, sez. I, sentenza 7 gennaio 2020, n. 70.
Con questa pronuncia, il TAR Lazio chiarisce quali siano i poteri dell’ANAC nell’ipotesi di presentazione di falsa dichiarazione o documentazione nelle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici. Ebbene, il TAR Lazio chiarisce come non vi sia un automatismo nell’esercizio dei poteri dell’ANAC previsti dall’art. 80 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016, tale da imporle di dover sempre e comunque irrogare una sanzione. Al contrario, l’ANAC è sempre tenuta a compiere una sua autonoma valutazione che, seppur connotata da discrezionalità tecnica, deve essere motivata, al fine di far comprendere se la falsità oggetto di analisi debba comportare verso ogni p.a. appaltante l’inaffidabilità morale dell’impresa sotto esame.
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18 novembre 2019, n. 7858. Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato si è espresso in merito ai presupposti del fermo amministrativo ex art. 69 comma 6 del RD 2440/1923, che consente ad una amministrazione dello Stato che abbia una ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, di chiedere ed ottenere la sospensione del pagamento in attesa del provvedimento definitivo. Ebbene, si sottolinea come, nell’ambito di tale sentenza, sia stato chiarito come il fermo sia possibile anche in presenza di un credito dell’amministrazione contestato, ma di cui sia ragionevole ritenerne l’esistenza.
Il TAR Lazio, sezione terza quater, con la sentenza n. 09597/2019 del 19 luglio 2019, affronta il problema del’ammissibilità, da parte della stazione appaltante, di un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, nel caso di ambiguità nella formulazione dell’offerta. Secondo il predetto Tribunale, che richiama anche precedenti del Consiglio di Stato, tale attività è consentita, laddove non si faccia riferimento a fonti di conoscenza estranee all’offerta.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 6 febbraio 2019, n. 904.
Con questa sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato come un’opera non possa essere considerata una mera pertinenza edilizia nel caso in cui abbia dimensioni oggettivamente rilevanti, tali da comportare una trasformazione del territorio e del suolo e un’alterazione dei luoghi, in modo tale da necessitare di un permesso di costruire ex artt. 3 e 10 DPR n. 380/2001.
T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., (ud. 16-10-2018) 06-12-2018, n. 11828
Con questa pronuncia, il TAR Lazio chiarisce quali siano i casi in cui sia ammissibile un ricorso avverso una procedura ad evidenza pubblica alla quale il ricorrente non abbia partecipatoVisualizza il testo integrale
Consiglio di Stato sez. V, sentenza 23 luglio 2018 n. 4427
Il Consiglio di Stato specifica che l’omissione della dichiarazione di condanne penali se, da un lato, non possa che comportare l’esclusione dalla gara, dall’altro da ciò non deve automaticamente conseguire l’iscrizione nel casellario informatico ANAC. iscrizione che, invero, deve derivare da una autonoma e motivata attività valutativa.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 marzo 2018, n. 1555.
Con questa pronuncia il Consiglio di Stato si occupa della questione relativa alla possibilità o meno del ricorso al soccorso istruttorio in caso di errori nella compilazione dell’offerta economica, escluso nella fattispecie in quanto l’utilizzo di tale istituto avrebbe inciso sulla par condicio tra i concorrenti.Visualizza il testo integrale
T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 giugno 2017, n. 3201Con questa pronuncia si chiarisce come non sia nullo il ricorso firmato analogicamente e notificato in forma cartacea, secondo le disposizioni ancora vigenti in materia di notifica e non abrogate o incise dall’entrata in vigore del PAT, anche se sottoscritto digitalmente solo nella fase di deposito.Visualizza il testo integrale
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 maggio 2017, n. 2275
Con questa pronuncia il Consiglio di Stato si sofferma sulla questione relativa ai rapporti tra ricorso principale e incidentale, affermando l’inammissibilità del ricorso principale allorquando dal suo accoglimento, in considerazione dell’accoglimento del ricorso incidentale, il ricorrente principale non ritrarrebbe alcun vantaggio, neanche strumentale alla eventuale riedizione della procedura.Visualizza il testo integrale
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 13 marzo 2017, n. 1152
Con questa Ordinanza, la sez. III rimette all’Adunanzia Plenaria la risoluzione del quesito riguardante l’affermazione o meno del principio in base al quale, in mancanza dell’attivazione del procedimento di nuova richiesta di attestazione SOA, la cessione del ramo d’azienda comporti sempre, in virtù dell’effetto
traslativo, il venir meno della qualificazione.Visualizza il testo integrale
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-02-2017, n. 623 Il Consiglio di Stato, con tale pronuncia, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, a favore di quella del giudice ordinario, in merito all’atto con cui il MIUR non aveva autorizzato la permanenza in servizio dell’appellante per l’anno scolastico 2016/2017.Visualizza il testo integrale
Tar Campania, sez. VIII, sentenza 21 ottobre 2016, n. 4808
Con questa sentenza, il TAR Campania ha ribadito come la notifica dell’ordine di demolizione al proprietario, oltreché all’autore dell’abuso edilizio, sia il presupposto necessario per il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, in quanto questo secondo atto costituisce una sanzione per l’inottemperanza alla demolizione, che non può essere pronunciata nei confronti di chi non sia stato destinatario dell’ordine di demolizione, per cui la mancata notifica al proprietario dell’ordine di demolizione non inficia la legittimità dello stesso, ma preclude l’emanazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001Visualizza il testo integrale
C.G.A. Sicilia, sez. giurisdizionale 26 settembre 2016, n. 329
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rileva l’illegittimità del giudizio di mancato superamento della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato nel caso in cui la commissione giudicatrice, in violazione di quanto previsto dall’art. 12, D.P.R. n. 487/1994, non abbia proceduto preventivamente al sorteggio delle domande da sottoporre al candidato.Visualizza il testo integrale
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-09-2016, n. 3837. Con questa pronuncia il Consiglio di Stato, richiamandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale del medesimo Consesso, ribadisce che per accedere ai benefici del condono straordinario di cui alla legge n. 47/85 è necessario che il manufatto abusivo abbia raggiunto la funzionalità propria della destinazione d’uso per la quale è stato richiesto il condono.Visualizza il testo integrale
TAR Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-07-2016, n. 7897. Con questa pronuncia il TAR Lazio ritiene legittima l’esclusione di un’impresa da una gara d’appalto, in conseguenza della mancata dichiarazione della sussistenza di una sentenza di condanna riguardante il direttore tecnico della predetta impresa, ma, allo stesso tempo, censura l’escussione della cauzione da parte della Stazione appaltante in assenza del presupposto del dolo o della colpa del concorrente escluso.Visualizza il testo integrale
Consiglio di Stato Sez. V, Sent.13-06-2016, n. 2518. Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato affronta la problematica degli atti regolamentari e dei provvedimenti amministrativi a carattere generale, specificando che la necessità di una loro immediata impugnazione dipende dalla loro immediata lesività, da escludersi quando la lesione effettiva derivi solo dai successivi atti esecutivi, nel caso in cui contenuti di tali atti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare. Visualizza il testo integrale
Consiglio di Stato sez. IV 13 aprile 2016 n. 1466. Con questa decisione, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di occupazione originariamente senza titolo o divenuta successivamente tale, l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non fa venire meno l’obbligo dell’amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso, a prescindere dalle modalità di acquisizione del terreno.Visualizza il testo integrale
T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 24-03-2016, n. 1579. Con questa pronuncia il TAR Campania, richiamando un precedente del TAR Sardegna, chiarisce come non sia sufficiente a fondare la legittimazione attiva a ricorrere la qualità di consigliere comunale dissenziente rispetto all’adozione dell’atto impugnato, in quanto, secondo la giurisprudenza richiamata da tale sentenza, “la legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare gli atti degli organi di cui fanno parte è limitata ai casi in cui vengono in rilievo determinazioni direttamente incidenti sul diritto all’ufficio ovvero violazioni procedurali lesive in via diretta del munus di componente dell’organo (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 15-10-2014, n. 815)” Visualizza il testo integrale
Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2016, n. 882. Con tale sentenza il Consiglio di Stato si pronuncia in merito agli effetti dell’invalidità parziale sull’intero provvedimento amministrativo. In particolare, con la predetta decisione si specifica che nel diritto amministrativo l’invalidità parziale non travolge, di regola, l’intero provvedimento, specie quando la clausola illegittimità è diretta a limitare l’operatività di atti legittimi ampliativi.Visualizza il testo integrale
Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 365. Con tale pronuncia il Consiglio di Stato afferma la giurisdizione amministrativa nell’ambito di una controversia in tema di graduatorie scolastiche provinciali e, in particolare, su un ricorso riguardante il D.M. 1 aprile 2014, n. 235 nella parte in cui non prevede, nel disporre l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, la facoltà di reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza anche di coloro che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non avessero prodotto la domanda di permanenza e fossero stati cancellati dalla graduatoria. Visualizza il testo integrale
Consiglio di Stato, sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211. Con tale sentenza il Consiglio di Stato chiarisce che nelle gare pubbliche la valutazione di anomalia dell’offerta debba essere fatta valutando tutte le circostanze del caso concreto, poiché anche un utile all’apparenza modesto potrebbe comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi viene considerato comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e dall’aver portato a termine un appalto pubblico. Ciò significa che, in base a tale orientamento giurisprudenziale, nelle gare pubbliche non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero. Visualizza testo integrale
TAR Campania – Napoli. Sez. V, Sent., 16-12-2015, n. 5754. Tale sentenza, evidenzia, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego, la distinzione tra atti di macro-organizzazione e atti di micro-organizzazione. I primi sono atti a regime pubblicistico emanati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, diretti alla definizione delle linee fondamentali di organizzazione dei pubblici uffici, all’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarità degli stessi e alla determinazione delle dotazioni organiche complessive. I secondi sono atti a regime privatistico emanati dalla pubblica amministrazione in veste di datrice di lavoro, relativi alla organizzazione minore degli uffici ed alla gestione diretta del rapporto di lavoro, aventi natura paritetica, espressione di capacità e di poteri analoghi a quelli di qualsiasi datore di lavoro privato. E, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti i soli atti di macro-organizzazione. Nel caso di specie, di conseguenza, i provvedimenti disposti dal datore di lavoro in materia di comando vengono fatti rientrare tra gli atti di micro-organizzazione e, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario. Visualizza il testo integrale
TAR Campania – Napoli. N. 5528/2015 depositata in data 1/12/2015. Tale sentenza affronta la tematica della possibilità, per le imprese che concorrono nelle gare d’appalto pubbliche, di proporre variazioni migliorative, indispensabili o semplicemente utili sotto l’aspetto tecnico. Ebbene, il predetto Tribunale chiarisce che, nelle gare pubbliche aggiudicate con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono sempre ammissibili variazioni migliorative non essenziali del progetto posto a base di gara, ossia tutte quelle variazioni migliorative che non si traducano in uno stravolgimento dell’oggetto del contratto, attraverso una sua diversa ideazione che si ponga come del tutto alternativa rispetto al disegno progettuale originario.
Consiglio di Stato Sez. VI, n. 4374 del 21 settembre 2015. Con tale ordinanza la sez. sesta ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di assistenza scolastica per gli alunni disabili, con particolare riferimento a quali fasi del piano educativo individualizzato, debbano essere di competenza del giudice amministrativo e quali del giudice ordinario.
Consiglio di Stato sez. IV, Sent. n. 2835 del 9 giugno 2015. Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha chiarito che gli atti adottati dal Commissario ad acta nominato a seguito del giudizio di ottemperanza devono essere impugnati, in caso di contestazione, entro il termine di 60 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte destinataria che li ritenga illegittimi.
TAR Veneto Venezia, sez. II, n. 615 del 3 giugno 2015. Secondo tale sentenza, la Pubblica Amministrazione risponde dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta del proprio ritardo, ma nel rispetto del principio secondo il quale è risarcibile non qualsiasi evento dannoso, ma solo quello che viene fatto rientrare tra le conseguenze normali o almeno probabili dell’azione, mentre devono essere escluse quelle conseguenze dannose determinate da circostanze concomitanti e sopravvenute non imputabili all’Amministrazione che abbiano inciso autonomamente ed indipendentemente quali concause nella determinazione del danno.